Con il nuovo Codice delle Autonomie e la Riforma del cd “federalismo”, si sta aprendo uno scenario nuovo, nel quale dovremo riuscire a sottrarre il dibattito sul ruolo della Provincia alla dimensione puramente ideologica. Da un piano di valutazione dove prevale il peso del pregiudizio, favorevole o sfavorevole alla esistenza di enti intermedi tra Regione e Comune. Sarà invece necessario ricorrere al supporto di concreti elementi di valutazione della “produttività” di questo ente e a riflessioni sulle dinamiche profonde cheinteressano i nostri territori e le nostre comunità.
L’intervento di Antonino Leone (su queste pagine) introduce una serie di interrogativi che ineriscono alla fragilità del percorso italiano sulla valutazione delle performances (il progetto di Brunetta) dal punto di vista della sua realizzabilità . Di seguito riportiamo invece una riflessione che è riferita all’esperienza francese. Valutare le persone e le attività, magari senza distinguere molto, avvalendosi di pochi indicatori numericamente misurabili è il mainstreaming,un assunto ideologico, mascherato da affermazione scientifica, avvalorato da un senso comune che ormai dietro la “cultura del risultato”sembra mascherare la sua acritica adesione al pensiero unico. E’ l’amara constatazione di due docenti di controllo di gestione e controllo strategico, dopo una attenta analisi della esperienza francese dei tableau de bord per i ministri ,introdotti con molta enfasi produttivistica nel 2004 dal governo. Proponiamo qui di seguito una nostra traduzione, non rivista dagli autori, di un articolo comparso su Le Monde,( L'échec de l'évaluation des ministres, ou les limites de la culture du résultat, par Philippe Dobler et Olivier Saulpic LE MONDE | 17.08.09 , )riproponendoci di tornare sul tema con le nostre riflessioni.
Il decreto legislativo di attuazione della legge n. 15/2009 sulla produttività del lavoro pubblico e sulla efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazione ha incontrato difficoltà sostanziali sui seguenti argomenti:
- Totale trasparenza;
- Autorità indipendente di valutazione e garanzia;
- Sistema di incentivazione.
La trasparenza, disciplinata dall’art. 4 della legge n. 15/2009, rischia di essere eliminata a causa dell’emendamento abrogativo presentato dal senatore Filippo Saltamartini, relatore della maggioranza sul disegno di legge n. 1167, nel caso in cui venga approvato.
E’ noto quale sarà il nuovo meccanismo con il quale saranno assicurati in futuro i finanziamenti ai servizi sociali. E’ intanto chiarito che dopo la riforma del titolo V della Costituzione, la materia della assistenza non rientra tra quelle assegnate alla competenza esclusiva dello Stato, né tra quelle di competenza concorrente stato-regioni.La competenza esclusiva, pertanto è delle regioni. Lo stato mantiene competenza esclusiva unicamente nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117 c. 2 lett. M); tra queste prestazioni rientrano sicuramente tutti gli interventi in campo assistenziale.Secondo quanto si evince dal nuovo testo di legge attuativa dell’art. 119, le spese che le Regioni sostengono per garantire la tutela costituzionale dei livelli essenziali delle prestazioni godranno di una tutela finanziaria speciale, basata sul criterio del finanziamento integrale dei fabbisogni di spesa. Lo Stato eroga a ciascuna Regione finanziamenti idonei a superare il divario tra il fabbisogno standard per far fronte a queste spese ed il gettito garantito da una serie di imposte destinate al finanziamento dellefunzioni